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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili, con le seguenti modificazioni:
[9]L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
[10]« Il gesso (solfato di calcio calcinato) non potra' essere posto in vendita se non perfettamente imballato in sacchi nuovi o usati di carta, juta o altro tessuto adatto allo scopo, legati alla bocca con spago o filo di ferro.
[11]« I sacchi di carta, juta o di altro tessuto adatto allo scopo, dovranno portare applicato al legaccio che chiude la bocca, un cartellino - da servire come sigillo al legaccio stesso - dal quale dovranno risultare le indicazioni seguenti:
- a)il nominativo della ditta produttrice;
- b)la qualita' del gesso contenuto nel sacco (da muro, da stucco, o da forma);
- c)il peso lordo ».
[12]All'art. 2, dopo le parole « il gesso » sono soppresse le parole « destinato all'esportazione ».
[13]Allo stesso art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
[14]« Oltre alle forme di imballaggio di cui sopra, e' consentito l'uso dei sacchi a valvola per speciali insaccatrici automatiche. In tal caso le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 1 dovranno essere stampate a grandi caratteri sui sacchi stessi ».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1938 - Anno XVI
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]Mussolini- Lantini - Di Revel - Solmi
[19]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 2 marzo 1938 al 16 dicembre 2009
