Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1927 al 16 dicembre 2009. 377 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facolta' concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito, sostituendo all'articolo 4 dello stesso Regio decreto il seguente:
tolto: «Art. 4. - Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio d'avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.
tolto: «Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri - di cui ai Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e 15 ottobre 1925, n. 1938, rispettivamente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina - e per quelli delle categorie del congedo, sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' egli abbia raggiunta la prima meta' del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.
tolto: «In ogni caso la proposta di promozione e' fatta con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Capo del Governo».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 19 maggio 1927 - Anno V
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Volpi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1927-05-19;778~art1 · fonte del testo
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