1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali, nel paragrafo 2, e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Spagna si applicano le disposizioni seguenti:

  • a)Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986 e' uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dal Regno di Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale il 1 marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Spagna il 1 marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente.
  • b)All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione: - l'aiuto comunitario e' introdotto in Spagna a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - oppure il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti.
  • c)All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti.
  • d)Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Spagna all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art79 · fonte del testo

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