Durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, il prelievo sullo zucchero di canna greggio originario della Costa d'Avorio, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland, importato in Portogallo entro il limite di un quantitativo massimo annuo di 75.000 tonnellate espresse in zucchero bianco, corrisponde all'importo del prelievo sullo zucchero greggio da determinare secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati, meno la differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Per il periodo dal 1 marzo al 1 luglio 1986 e per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1992, il quantitativo massimo annuo di cui sopra e' ridotto proporzionalmente alla durata di tali periodi. Qualora, durante i suddetti periodi,

  • a)dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilita' di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, oppure
  • b)circostanze eccezionali e imprevedibili lo giustifichino durante una campagna o parte di una campagna, la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata, secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo di cui al primo comma.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art303 · fonte del testo

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