1. Gli obiettivi generali di cui all'articolo 262 sono: - un miglioramento sensibile delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Portogallo, - un miglioramento globale della situazione strutturale del settore agricolo portoghese. 2. Per agevolare la realizzazione degli obiettivi generali, le misure seguenti si applicano ai prodotti di cui all'articolo 259:
- a)attuazione, dal periodo intermedio, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dall'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonche' in materia di organizzazioni di produttori;
- b)applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori;
- c)estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche piu' favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale;
- d)inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalita' delle misure di cui al primo comma.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
