Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 236 e 238, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e fra il Portogallo e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per il Portogallo ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole sopra enunciate e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali, che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi degli articoli 247 e 248. 2. Nessun importo compensativo viene istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra il Portogallo e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore.

  • b)Negli scambi fra il Portogallo ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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