1. La Repubblica portoghese puo' mantenere fino al 31 dicembre 1989 un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti, ai sensi della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE, modificata e completata dalla seconda direttiva 63/21/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1962, e dall'atto di adesione del 1972, i quali siano stati effettuati in Portogallo da cittadini degli altri stati membri, siano connessi con l'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi ed abbiano un valore globale superiore agli importi seguenti: - 1,5 milioni di ECU nel 1986, - 1,8 milioni di ECU nel 1987, - 2,1 milioni di ECU nel 1988, - 2,4 milioni di ECU nel 1989. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti diretti relativi al settore degli stabilimenti di credito. 3. Le autorita' portoghesi devono prendere posizione entro due mesi dell'introduzione della domanda per qualsiasi progetto di investimento soggetto ad autorizzazione preventiva conformemente al paragrafo 1. Se le autorita' portoghesi non hanno preso posizione entro questo termine, si considera che l'investimento progettato sia stato autorizzato. 4. Non si puo' discriminare tra gli investitori di cui al paragrafo 1; essi non possono ricevere un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini di paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art222 · fonte del testo

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