[1]1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno di Spagna elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e di ogni misura d'effetto equivalente, nonche' di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]3. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione tra gli operatori economici.

  • b)Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, e' fissato: - o al 3% della media della produzione annua spagnola nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali siano disponibili statistiche, - o alla media delle importazioni spagnole, realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali sono disponibili statistiche, qualora quest'ultimo criterio dia come risultato un volume maggiore.
  • c)Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 10% all'inizio di ciascun anno. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto.
  • d)Qualora le importazioni effettuate in Spagna durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Spagna sono abolite.
  • e)Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale, diminuito di un sesto. 4. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2, le importazioni in Spagna dei prodotti elencati qui di seguito sono soggette all'applicazione di un calendario corredato di quantitativi d'importazione definiti in funzione del contingente fissato per ogni anno:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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