1. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, gli articoli 68 e 70 si applicano al prezzo limite per l'intervento. Per gli altri piselli, fave e favette, il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo per tali prodotti. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Spagna ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza della eventuale differenza esistente tra il prezzo limite applicato in Spagna e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le riduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Spagna e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Spagna e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art121 · fonte del testo

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