Lo Stato richiesto sostituisce, ove occorra, alla sanzione inflitta nello Stato richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non puo' eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, ne' essere piu' severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato richiedente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art19 · fonte del testo

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