[1]Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

[2]1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") e' incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti. 2 Il GREVIO e' composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione. 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi: a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalita' di elevata moralita', note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione; b. il GREVIO non puo' comprendere piu' di un cittadino del medesimo Stato; c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici; d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica; e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace. 5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO e' determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno. 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunita' previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art66 · fonte del testo

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