[1]Articolo 62 - Principi generali

[2]1 Le Parti cooperano, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonche' degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocita' e della propria legislazione nazionale, nel modo piu' ampio possibile, al fine di: a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione; b proteggere e assistere le vittime; c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione; d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorita' giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorita' competenti del loro Stato di residenza. 3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, puo' considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art62 · fonte del testo

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