[1]Articolo 46 - Circostanze aggravanti

[2]Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purche' non siano gia' gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a il reato e' stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorita'; b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; c il reato e' stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilita'; d il reato e' stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino; e il reato e' stato commesso da due o piu' persone che hanno agito insieme; f il reato e' stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravita'; g il reato e' stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma; h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima; i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art46 · fonte del testo

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