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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976
Legge 25 ottobre 1978, n. 769
- Aggiornato al
- 4 dicembre 1978
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 36
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI…
- Art. 21.- Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica: - in Italia…
- Art. 3La presente Convenzione si applica, ove di seguito non si disponga altrimenti, ai…
- Art. 4Le persone elencate all'articolo 3 godono della parita' di trattamento per quanto…
- Art. 5Fatta riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale…
- Art. 6- La legislazione applicabile e' di regola quella della Parte contraente sul cui…
- Art. 7- Il principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, e' soggetto alle seguenti…
- Art. 8Su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, le Autorita' competenti…
- Art. 9- I cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione…
- Art. 10I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della…
- Art. 11I cittadini italiani hanno diritto agli assegni per grandi invalidi in base alla…
- Art. 12- Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo' aver diritto un cittadino…
- Art. 13- Verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana…
- Art. 14- Ai fini del diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita', in base alla…
- Art. 15- Quando in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti…
- Art. 16- I cittadini del Liechtenstein i quali, verificatosi l'evento assicurato in caso di…
- Art. 17- I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione…
- Art. 18- I cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa nel Liechtenstein hanno in…
- Art. 19- Le Autorita' e gli organismi delle Parti contraenti si presteranno reciproca…
- Art. 20- Se i documenti o altre scritture da produrre agli organismi di cui all'articolo 19…
- Art. 21- Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorita' e gli organismi di cui…
- Art. 22- Le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa da presentarsi in virtu' della…
- Art. 23- Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le…
- Art. 24- Gli organismi obbligati ad effettuare pagamenti in base alla presente Convenzione se ne…
- Art. 25Se l'organismo di una Parte contraente ha versato per un determinato periodo di tempo…
- Art. 26- I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sara'…
- Art. 27- Nel caso che una controversia non possa essere risolta tramite la Commissione mista…
- Art. 28- La presente Convenzione si applica, fatta riserva per l'articolo 29 anche agli eventi…
- Art. 29Le pensioni ordinarie dell'assicurazione di vecchiaia e per i superstiti del…
- Art. 30Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione…
- Art. 31Nei casi in cui in base alla legislazione applicabile la cittadinanza oppure la residenza…
- Art. 32Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.
- Art. 33- La presente Convenzione sara' ratificata; gli strumenti di ratifica verranno scambiati…
- Art. 34- La presente Convenzione viene stipulata per la durata di un anno. Essa si considera…
