Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~approvazione-art1 · fonte del testo

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