Gli accordi interuniversitari di cui all'articolo 1 dovranno prevedere l'organizzazione degli studi, le modalita' delle verifiche delle conoscenze acquisite ed eventualmente dei lavori di ricerca, nonche' le condizioni per il rilascio dei diplomi conformemente alla regolamentazione in vigore nei due Paesi. Gli accordi dovranno egualmente stabilire il volume e le modalita' degli scambi di docenti e precisare la durata della permanenza obbligatoria degli studenti presso la o le universita' dell'altro Paese. Le commissioni competenti per il rilascio dei diplomi previsti all'articolo 1 dovranno comprendere almeno due docenti che abbiano partecipato ai programmi di studi integrati di ciascuna delle universita'.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;761~art2 · fonte del testo

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