1. Gli Stati contraenti intendono contribuire, con un'azione comune, sia alla promozione di una cooperazione attiva di tutte le nazioni della regione Europa per la pace e la comprensione internazionale, sia ad una maggiore efficacia della loro collaborazione con altri Stati membri dell'Unesco per quanto concerne una migliore utilizzazione del proprio potenziale educativo, tecnologico e scientifico. 2. Gli Stati contraenti proclamano in modo solenne la propria ferma volonta' di cooperare strettamente, nel quadro delle rispettive legislazioni e strutture costituzionali, cosi' come nel quadro degli accordi intergovernativi in vigore, al fine di

  • a)permettere, nell'interesse di tutti gli Stati contraenti, la utilizzazione migliore e la piu' ampia, compatibilmente con le proprie politiche generali dell'insegnamento e le rispettive procedure amministrative, delle risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca, e, a tale scopo:
  • i)di permettere nella misura piu' ampia possibile l'accesso nei propri istituti di insegnamento superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno degli Stati contraenti;
  • ii)di riconoscere gli studi e i diplomi di tali persone;
  • iii)di esaminare la possibilita' di elaborare ed adottare una terminologia e dei criteri di valutazione paragonabili allo scopo di facilitare l'applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilita' delle unita' di valore, delle materie di studio e dei diplomi;
  • iv)di adottare, ai fini dell'ammissione alle ulteriori tappe di studi, una concezione dinamica che tenga conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti e di ogni altra competenza individuale appropriata nella misura in cui cio' possa esser considerato valido dalle autorita' competenti;.
  • v)di adottare, ai fini della valutazione degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione acquisito e sul contenuto dei programmi seguiti e tenendo conto del carattere interdisciplinario delle conoscenze a livello di insegnamento superiore;
  • vi)di perfezionare il sistema di scambio di informazioni concernente il riconoscimento degli studi e dei diplomi;
  • b)realizzare negli Stati contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio e dei metodi di pianificazione e di promozione dell'insegnamento superiore tenendo conto degli imperativi dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni Paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell'Unesco per quanto concerne il miglioramento costante della qualita' dell'insegnamento, la promozione dell'educazione permanente e la democratizzazione dell'educazione e tenendo altresi' conto degli scopi dello sviluppo della personalita' umana e della comprensione, tolleranza e amicizia tra le nazioni e, in generale, di tutti gli obiettivi relativi ai diritti dell'uomo assegnati al settore dell'educazione dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dagli Accordi internazionali relativi ai diritti dell'uomo adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Convenzione dell'Unesco concernente la lotta contro la discriminazione nel settore dell'insegnamento;
  • c)promuovere la cooperazione regionale e mondiale per la soluzione dei "problemi di comparabilita' e di equivalenza tra gradi e diplomi universitari" e per il riconoscimento degli studi e delle qualifiche accademiche. 3. Gli Stati contraenti convengono di adottare tutte le possibili misure sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale e in particolare per mezzo di accordi bilaterali, sub-regionali, regionali od altri, cosi' come per mezzo di intese tra Universita' o altri istituti di insegnamento superiore e di intese tra le organizzazioni e gli organismi nazionali ed internazionali competenti, allo scopo di permettere alle autorita' interessate di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti dal presente articolo.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art2 · fonte del testo

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