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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga le seguenti leggi:
- a)18 marzo 1926, n. 562, che converte in legge il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1691, approvante la convenzione tra lo Stato e la Societa' Italiana Servizi Aerei per l'esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste;
- b)17 maggio 1928, n. 1346, che converte in legge il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, approvante la convenzione tra lo Stato e la Societa' Italiana Servizi Aerei per l'esercizio continuativo della linea aerea Venezia-Brioni-Lussinpiccolo-Zara.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 15 maggio 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Balbo - Mosconi - Ciano.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
