Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964 · Legge 22 ottobre 1973, n. 752
- Aggiornato al
- 29 novembre 1973
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2INCARICATI DELL'ELABORAZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA L'elaborazione della farmacopea…
- Art. 3DEL COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA Ai fini della presente Convenzione, il comitato per…
- Art. 4DEL COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA 1. Il comitato per la salute pubblica esercitera' un…
- Art. 5DELLA COMMISSIONE 1. La commissione sara' composta da delegazioni nazionali nominate…
- Art. 6ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 della…
- Art. 7DELLA COMMISSIONE 1. Ciascuna delle delegazioni nazionali, di cui al paragrafo 1…
- Art. 8E RIUNIONI DELLA COMMISSIONE 1. La commissione terra' le proprie riunioni a Strasburgo…
- Art. 9DELLA COMMISSIONE La commissione disporra' di un Segretariato il cui capo e il cui…
- Art. 10Le spese del Segretariato della commissione e tutte le altre spese comuni incorse…
- Art. 11IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata o accettata dai Governi firmatari…
- Art. 12Dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri…
- Art. 13TERRITORIALE 1. Ogni Governo, al momento della firma o del deposito del proprio strumento…
- Art. 14La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte…
- Art. 15Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' alle Parti contraenti: (a)…
- Art. 16SUPPLEMENTARI Accordi supplementari potranno precisare ulteriormente le condizioni di…
- Art. 17PROVVISORIA In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione alle condizioni…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
