[1]della Cooperazione

[2]La cooperazione militare tra le Parti Contraenti potra' comprendere quanto segue:

[3]- attuazione delle delibere dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e adempimento delle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; - preparazione ed attuazione, di reciproco Accordo, di programmi d'addestramento; - scambio di personale militare per consentirgli di frequentare corsi d'informazione, istruzione e aggiornamento; - esercitazioni congiunte ed altri generi di incontri militari; - scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, su invito dell'una o l'altra Parte Contraente; - instaurazione di una cooperazione e coordinamento costanti tra le forze navali; - sviluppo e attuazione di programmi congiunti per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca nell'Adriatico e per la conservazione del relativo fondo marino e litorale; - scambio di visite di unita' navali e di velivoli; - organizzazione, regolamenti, attivita' e gestione delle Forze Armate e dell'organico militare; - scambio di informazioni nel settore dell'addestramento e dei materiali; - storia e geografia militari; - approvvigionamento e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e prestazioni dei servizi necessari per l'addestramento e i corsi pianificati; - scambi riguardanti manifestazioni culturali e sportive; - sanita' militare; - dottrine della difesa e questioni militari della politica di sicurezza; - visite ufficiali ad alto livello e riunioni di lavoro.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;75~accordo-art2 · fonte del testo

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