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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAIZONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[4]Articolo unico.
[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954, che autorizza la costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80.000.000 di lire.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Mussolini - Ciano - Mosconi.
[10]Visto, il guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
