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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
  • 1)previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
  • 2)previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
  • b)per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:
  • 1)previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;
  • c)per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:
  • 1)previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPS;
  • 2)previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
  • d)per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:
  • 1)previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'accordo TRIPS.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1995 al 25 luglio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~approvazione-art3 · fonte del testo

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