ALLEGATO 2 INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I Membri concordano quanto segue: Articolo 1 Campo e modalita' di applicazione 1. Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi figuranti all'Appendice 1 della presente Intesa (denominati, nella presente Intesa, gli "Accordi contemplati"). Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra Membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente Intesa, "Accordo OMC") e della presente Intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri Accordi contemplati. 2. Le norme e le procedure della presente Intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli Accordi contemplati specificate nell'Appendice 2 della presente Intesa. In caso di divergenze tra le norme e le procedure della presente Intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all'Appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell'Appendice 2. Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da piu' Accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli Accordi in questione, e qualora le Parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il Presidente dell'Organo di conciliazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente Intesa, "DSB"), in consultazione con le Parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell'uno o dell'altro Membro. Il Presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente Intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art1 · fonte del testo

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