Art. 57 (All. 1C - Accordo)

di ispezione e di informazione Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i Membri accordano alle autorita' competenti la facolta' di concedere al titolare un'adeguata possibilita' di far ispezionare le merci detenute dalle autorita' doganali per comprovare la validita' delle sue affermazioni. Le autorita' competenti hanno altresi' la facolta' di concedere all'importatore un'equivalente opportunita' di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorita' competenti la facolta' di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell'importatore e del destinatario nonche' la qualita' delle merci in questione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art57 · fonte del testo

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