[1]considerate

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalla impresa, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne il Lussemburgo:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone, fisiche (l'impot sur le revenu de personnes physiques);
  • 2)l'imposta sul reddito degli enti collettivi (l'impot sur le revenu des collectivites);
  • 3)l'imposta speciale sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (l'impot special sur les tantiemes);
  • 4)l'imposta sul patrimonio (l'impôt sur la fortune);
  • 5)l'imposta commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio (l'impot commercial communal d'apres les benefice et capital d'exploitation);
  • 6)l'imposta comunale sull'ammontare dei salari (l'impôt communal sur le total des salaires); ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte di cui al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le competenti autorita' degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747~art2 · fonte del testo

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