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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981
Legge 14 agosto 1982, n. 747
- Aggiornato al
- 14 ottobre 1982
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LUSSEMBURGO INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita'…
- Art. 7delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8marittima ed aeree 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9associate Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13da capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli…
- Art. 16a membri dei consigli di amministrazione I compensi, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18e prestazioni della previdenza sociale pubblica 1. Fatte salve le disposizioni del…
- Art. 19pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20Le remunerazioni di un professore o di un altro membro del personale insegnante il quale…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi…
- Art. 23Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un…
- Art. 24per evitare le doppie imposizioni Le doppie imposizioni saranno eliminate nel modo…
- Art. 25-discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o dai due Stati…
- Art. 27di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 28diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 29di rimborso 1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla…
- Art. 30in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
