Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in servizi aerei internazionali, o relativi all'impiego di tali aeromobili per servizi aerei nell'ambito del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili dal momento dell'ingresso nel territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza. Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso e all'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta aerei, ivi inclusi i regolamenti riguardanti l'ammissione, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente dal momento dell'arrivo sul territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art10 · fonte del testo

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