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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980
Legge 7 agosto 1982, n. 745
- Aggiornato al
- 14 ottobre 1982
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione…
- Art. 14indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli…
- Art. 16e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20ed insegnanti Le remunerazioni che un professore od un insegnante, il quale soggiorni…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi…
- Art. 23Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un…
- Art. 24per evitare la doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 25discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 27di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 28diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 29territoriale 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le…
- Art. 30Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 31in vigore 1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica od approvazione in…
- Art. 32La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente…
