Il Governo e' autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

  • 1)il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'accordo de L'Aja del 1960, produrra' effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto accordo, e' un altro Paese;
  • 2)il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia e' lo Stato d'origine, dovra' essere effettuato tramite l'amministrazione italiana;
  • 3)il deposito dovra' essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'ufficio internazionale. La durata massima del brevetto e' di quindici anni;
  • 4)la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sara' proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione degli atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~approvazione-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari