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Accordo di cooperazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 · Legge 29 aprile 2021, n. 74
- Aggiornato al
- 26 maggio 2021
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA…
- Art. 2Ai fini del presente accordo si intende per: 1) «sistema europeo globale di navigazione…
- Art. 3della cooperazione Le parti svolgono le attivita' di cooperazione contemplate dal…
- Art. 4' di cooperazione 1. I settori coinvolti dalle attivita' di cooperazione nel campo della…
- Art. 5radio 1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle…
- Art. 6e formazione scientifiche 1. Le parti promuovono le attivita' di ricerca e formazione…
- Art. 7Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano i propri impegni…
- Art. 8industriale Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive…
- Art. 9di proprieta' intellettuale Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano…
- Art. 10delle esportazioni 1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica…
- Art. 11del commercio e del mercato 1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti…
- Art. 12, certificazione e misure di regolamentazione 1. Riconoscendo il valore di un approccio…
- Art. 13Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da minacce, quali abusi, interferenze…
- Art. 14di informazioni classificate 1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate…
- Art. 15ai servizi La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente…
- Art. 16all'agenzia del GNSS europeo La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS…
- Art. 17ai comitati I rappresentanti della Svizzera sono invitati a partecipare in qualita' di…
- Art. 18La Svizzera contribuisce al finanziamento dei programmi europei GNSS. Il contributo…
- Art. 19' Dato che non sara' proprietaria del GNSS europeo, la Svizzera non ha responsabilita'…
- Art. 20misto 1. E' istituito un comitato misto denominato «Comitato GNSS Unione…
- Art. 21Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a…
- Art. 22di salvaguardia 1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte puo'…
- Art. 23delle controversie Fatto salvo l'articolo 22, eventuali controversie inerenti…
- Art. 24Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
- Art. 25Il presente accordo puo' essere modificato e ampliato dalle parti di comune accordo in…
- Art. 26L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando tale…
- Art. 27in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive…
Altre partizioni dell’atto
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