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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 · Legge 20 marzo 2003, n. 74
- Aggiornato al
- 18 aprile 2003
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA…
- Art. 2Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria…
- Art. 4Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla…
- Art. 5Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla…
- Art. 6Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali…
- Art. 7Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed…
- Art. 8Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria…
- Art. 9L'Amministrazione doganale adita assiste l'Amministrazione doganale richiedente…
- Art. 10Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie conformi sono…
- Art. 11Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione…
- Art. 12Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le…
- Art. 13Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve…
- Art. 14Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo…
- Art. 15Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza…
- Art. 16Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le…
- Art. 17L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di…
- Art. 18Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati…
- Art. 20Per la Repubblica italiana, il presente Accordo si applica al suo territorio. 2. Per lo…
- Art. 21Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di…
- Art. 22Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti…
- Art. 23Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore…
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