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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, con le modificazioni che seguono:

[9]Il secondo comma dell'art. 21 e' sostituito dal seguente:

[10]«Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'Africa Italiana, saranno stabilite le norme per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei diplomati, dai corsi medi superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano, prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

[11]All'art. 23 sono aggiunti i seguenti commi:

[12]«E' in facolta' del Ministro per l'Africa Italiana di affidare per incarico, per un periodo di cinque anni, le funzioni di direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, al funzionario che ricopre il posto di grado 4° - direttore superiore - nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali dell'Africa Italiana.

[13]«Detto funzionario, al termine di tale periodo, potra' essere trasferito al posto di direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana assumendovi la titolarita' col grido 4°, qualora, anteriormente all'emanazione del presente decreto, abbia ricoperto detto posto maturando un'anzianita' che, ai termini del 3° comma dell'art. 17 del presente decreto e dell'annessa tabella 1, dia titolo al conseguimento di tale grado».

[14]«Al funzionario di grado 4° del ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali dell'Africa Italiana, che si trovi nelle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 18 del presente decreto, si applica in disposizione stessa durante il periodo dei cinque anni previsto nel secondo comma».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

[19]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 3 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;737~art1 · fonte del testo

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