1. I lavoratori, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale i quali, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da quest'istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente di cui sono cittadini e a trasferirvi la loro residenza, beneficiano: di prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente, all'assicurazione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero ad essa affiliati, per una durata stabilita, se del caso, dalla legislazione dello Stato competente. 2. I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente ci cui sono cittadini, che non sia lo Stato competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio dello Stato competente. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1. non puo' essere negata, a meno che il trasferimento dell'interessato sia di natura tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione di un trattamento medico.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art25 · fonte del testo

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