ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito denominati Parti): Desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi; Intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di investitori di entrambi i Paesi: Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, stimoleranno singole iniziative imprenditoriali e favoriranno un benessere economico nelle due Parti. hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito o reinvestito da investitori cittadini di una Parte nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, comprendendo, per quanto in modo non esclusivo:

  • a)beni immobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto, quali ipoteche, pegni, privilegi e similari diritti;
  • b)azioni, quote di partecipazione ed obbligazioni di societa' e interessi nella proprieta' di tali societa', nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  • c)crediti per somme utilizzate per costituire risorse aventi valore economico, nonche' crediti per qualsiasi prestazione avente valore economico;
  • d)diritti di proprieta' intellettuale, inclusi diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento;
  • e)concessioni rilasciate per legge o per contratto, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica o societa', avente nazionalita' di una Parte o che abbia effettuato o effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte. 3. Per "persona giuridica" o "societa'" si intende:
  • a)per la Repubblica Italiana: ogni societa' a responsabilita' limitata costituita nel territorio della Repubblica Italiana, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformita' con la sua legislazione;
  • b)per la Repubblica di Indonesia: ogni societa' a responsabilita' limitata costituita nel territorio della Repubblica di Indonesia, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformita' alla sua legislazione. 4. Per "persona fisica" si intende:
  • a)per la Repubblica Italiana: le persone che, in conformita' alle leggi della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani;
  • b)per la Repubblica di Indonesia: le persone che, in conformita' alle leggi della Repubblica di Indonesia, sono cittadini indonesiani. 5. Per "utili " o "reddito" si intendono le somme ricavate ovvero realizzate, ma non ancora incassate, da un investimento ed, in particolare ma non esclusivamente, sono compresi profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o compensi vari. 6. Per "territorio" si intende:
  • a)per la Repubblica Italiana: in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana abbia sovranita' od eserciti, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione;
  • b)per la Repubblica di Indonesia: il territorio della Repubblica di Indonesia, come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti sulle quali la Repubblica di Indonesia abbia sovranita', diritti di sovranita' o giurisdizione in conformita' con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-arti · fonte del testo

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