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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti, con le seguenti modificazioni.
[8]Il testo dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
[9]«Le disposizioni della legge 23 marzo 1931, n. 376, e del presente decreto si applicano anche alla coltivazione del vitigno Isabella (Vitis labrusca) sotto qualunque nome venga qualificata. Tale coltivazione e' peraltro ammessa anche fuori dei limiti previsti nell'articolo 1 del presente decreto, nei casi nei quali risulti accertato che e' fatta al solo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 2 aprile 1936 - Anno XIV
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Rossoni - Di Revel - Solmi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 7 maggio 1936 al 16 dicembre 2009
