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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame, con la seguente modificazione:
[8]L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
[9]«Per agevolare un conveniente rifornimento di granoturco per l'alimentazione del bestiame, il Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura, e' autorizzato a stipulare con societa' o cooperative di industriali e commercianti, cooperative o consorzi costituiti da agricoltori, o loro enti nazionali, apposite convenzioni di durata non eccedente un biennio e che sono esenti dalle formalita' delle tasse di registro».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 18 aprile 1932 - Anno X
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Mosconi - Bottai - Acerbo.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
