(1) Qualsiasi vertenza sorta fra due o piu' Stati dell'Unione, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non e' stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, a domanda di uno degli Stati interessati, al consiglio il quale s'adopera ad ottenere un accordo fra detti Stati. (2) Se un siffatto accordo non e' realizzato entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui la vertenza e' stata sottoposta al consiglio, quest'ultima e' deferita a un tribunale arbitrale, a semplice domanda di uno degli Stati interessati. (3) Il tribunale e' composto di tre arbitri. Nel caso in cui due Stati siano parti della vertenza, ciascun Stato designa un arbitro. Nel caso in cui piu' di due Stati siano parti della vertenza, due degli arbitri sono designati di comune accordo dagli Stati interessati. Se gli Stati interessati non hanno designato gli arbitri entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda di costituzione del tribunale e' stata loro notificata dall'ufficio dell'Unione, ciascuno degli Stati interessati puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di provvedere alle necessarie designazioni. Il terzo arbitro e' designato in ogni caso dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se il Presidente e' cittadino di uno degli Stati litigiosi, il vicepresidente provvede alle designazioni suddette, a meno che non sia egli stesso cittadino di uno degli Stati parte della vertenza. In quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte che non e' cittadino di uno degli Stati parte della vertenza e che e' stato scelto dal Presidente di provvedere alle designazioni necessarie. (4) La decisione arbitrale e' definitiva e coercitiva per gli Stati interessati. (5) Il tribunale stabilisce la sua procedura, a meno che gli Stati interessati dispongano altrimenti. (6) Ciascuno Stato parte della vertenza assume le spese della propria rappresentanza dinanzi al tribunale arbitrale; le altre spese sono imputate, in arti uguali, a ciascuno degli Stati.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art38 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari