[1]ATTO ADDIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 1972 CHE MODIFICA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE. (1)

[2]Gli Stati contraenti, Considerato che, vista l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante del 2 dicembre 1961, il sistema di contribuzione degli Stati dell'Unione previsto in detta convenzione non consente una sufficiente differenziazione tra gli Stati dell'Unione per quanto concerne la quota di ciascuno di essi nei contributi totali, Considerando inoltre che e' auspicabile modificare le disposizioni di questa convenzione concernenti, da un lato, i contributi degli Stati dell'Unione e, dall'altro, il diritto di voto nel caso di ritardo del pagamento di questi contributi, Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 27 di detta convenzione, Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I [Versione modificata dell'articolo 22 della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)] (2)

[4]L'articolo 22 della convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante, del 2 dicembre 1961, denominata in appresso "Convenzione", e' sostituito dal testo seguente: "Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione, la determinazione dei contributi di ciascuno Stato dell'Unione, la facolta' prevista nel paragrafo (5) dell'articolo 26, concernente il pagamento della meta' del contributo corrispondente alla classe V e per qualsiasi decisione relativa al diritto di voto secondo il paragrafo (6) dell'articolo 26. In questi quattro ultimi casi, la maggioranza richiesta e' quella dei tre quarti dei membri presenti".

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-arti · fonte del testo

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