- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godiirlento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Nessuna Parte Contraente adottera' direttamente o indirettamente, "de jure" o "de facto", misure di esproprio, nazionalizzazione o ogni altra misura avente la stessa natura o gli stessi effetti nei confronti di investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge e a condizione che vengano predisposte disposizioni per un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Il Risarcimento corrispondera' al giusto valore di mercato dell'investimento oggetto di tali misure immediatamente antecedente alla data in cui tali misure siano state rese pubbliche. L'investitore interessato avra' il diritto, in conformita' con le leggi della Parte Contraente che procede all'esproprio, ad una sollecita revisione della legalita' della misura adottata nei confronti dell'investimento e della valutazione dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti nel presente paragrafo, da parte di una competente autorita' giudiziaria. 3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo 2 del presente articolo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la valutazione della quota dell'investitore sara' effettuata nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale e delle rivalutazioni di capitale, nonche' degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e diminuito per gli importi corrispondenti alle riduzioni di capitale e alle perdite. 5. Il risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio e sara' liberamente esigibile e trasferibile. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi. 7. Scaduti i tre mesi, ai pagamenti arretrati relativi al risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR. 8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e La Parte Contraente interessata, l'ammontare del risarcimento sara' stabilito conformemente alle procedure per la risoluzione delle controversie previste all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento da corrispondersi alle condizioni stabilite nel presente articolo sara' liberamente trasferibile. 9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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