Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1998 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Abrogato dal 23 aprile 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1998 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Abrogato dal 23 aprile 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1985 al 23 aprile 1998. 330 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A partire dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli, enti di appartenenza. A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301. Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrera' procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverra' con le modalita' di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-03-08;72~art2 · fonte del testo
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