1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati all'articolo 1 o 2. La legislazione dello Stato richiesto relativa alla reciproca assistenza in materia di questioni penali si applichera' in tutti i casi. Cio' nonostante, tale assistenza non potra' essere rifiutata per il solo fatto di riguardare un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche. 2. Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione dovra' essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza reciproca relativamente ad un reato citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalita' o credo politico, o per ritenere che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni. 3. Le disposizioni di ogni trattato e intesa in materia di assistenza reciproca, relativamente alle questioni penali applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea per l'assistenza reciproca in questioni penali, verranno modificate tra gli Stati contraenti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art8 · fonte del testo

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