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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977
Legge 26 novembre 1985, n. 719
- Aggiornato al
- 12 dicembre 1985
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE europea per la repressione del terrorismo Gli Stati…
- Art. 2Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente puo' decidere di non…
- Art. 3Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui…
- Art. 5Nulla nella presente Convenzione dovra' interpretarsi in modo da imporre un obbligo di…
- Art. 6Ciascuno Stato contraente adottera' quelle misure che si rendono necessarie per stabilire…
- Art. 7Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver…
- Art. 8Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza…
- Art. 9La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verra' tenuta…
- Art. 10Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o…
- Art. 11La Convenzione, sara' aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio…
- Art. 12Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica…
- Art. 13Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di…
- Art. 14Qualsiasi Stato contraente puo' denunziare la presente Convenzione mediante notifica…
- Art. 15La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato…
- Art. 16Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del…
