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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 · Legge 14 dicembre 1994, n. 715
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1994
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- 11
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI ALCUNE…
- Art. 2con altri accordi internazionali Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei…
- Art. 3La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede…
- Art. 4, Accettazione, Approvazione Adesione 1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica…
- Art. 5in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data di deposito…
- Art. 6Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il piu' ampiamente possibile nel loro…
- Art. 7con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione 1. Se una delle…
- Art. 8ed emendamenti 1.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte…
- Art. 9Ogni Alta Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione o uno qualunque dei…
- Art. 10Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario della…
- Art. 11autentici L'originale della presente Convenzione e dei protocolli ad essa allegati, i cui…
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