[1]PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE ARMI INCENDIARIE (PROTOCOLLO III) Articolo primo Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. Per "arma incendiaria" si intende ogni arma o munizione essenzialmente progettata per appiccare il fuoco ad oggetti o per infliggere scottature a persone con l'azione delle fiamme, del calore o di una combinazione di fiamme e di calore, sprigionate da una reazione chimica di sostanza lanciata sul bersaglio.

  • a)le armi incendiarie possono avere la forma, ad esempio di lancia- fiamme, di mine sotterranee camuffate, di obici, di razzi, di granate, di mine, di bombe e di altri contenitori di sostanze incendiarie;
  • b)le armi incendiarie non includono:
  • i)le munizioni che possono avere effetti incendiari casuali, ad esempio le munizioni illiminanti, traccianti, fumogene o i sistemi di segnalamento;
  • ii)le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, di soffio o di frammentazione con effetto incendiario ad esempio i proiettili perforanti, le granate a frammentazione, le bombe esplosive e munizioni similari ad effetti combinati nelle quali l'effetto incendiario non mira espressamente ad infliggere scottature a persone, ma e' inteso per essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeronavi ed installazioni o mezzi di supporto logistico. 2. Per "concentrazione di civili" si intende una concentrazione di civili sia permanente sia temporanea, cosi' come ve ne sono nelle zone abitate delle citta' o dei borghi o nei villaggi abitati, o come quelle costituite dai campi e dalle colonne di rifugiati o di evacuati o da gruppi di nomadi. 3. Per "obiettivo militare" s'intende, quando si tratta di beni che sono presi di mira, ogni bene che per via della sua natura, della sua ubicazione, della sua destinazione o utilizzazione, fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nella circostanza contingente un vantaggio militare preciso. 4. Per "beni a carattere civile" tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.

[2]5. Per "precauzioni possibili" si intendono tutte le precauzioni che sono fattibili o che e' possibile adottare a livello pratico tenendo conto delle circostanze contingenti in particolare sulla base di considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-iii-art1 · fonte del testo

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