Ai fini del presente Protocollo, si intende: 1. Per "mina" qualunque congegno posto sotto o sopra il suolo o altra superficie o in prossimita', e progettato in maniera tale da esplodere o scoppiare per via della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona o di un veicolo; e per "mina installata a distanza" ogni mina cosi' definita lanciata da un pezzo di artiglieria, un lancia-razzi, un mortaio o congegno simile, o sganciata da un'aeronave; 2. Per "trappola" ogni dispositivo o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o colpire e che funziona all'improvviso all'atto dello spostamento di un oggetto in apparenza innocuo o nel momento in cui ci si avvicina ad esso, oppure all'atto di effettuare un atto apparentemente senza pericolo; 3. Per "altri dispositivi" si intendono munizioni e i dispositivi installati manualmente e progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono attivati mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo periodo di tempo; 4. Per "obiettivo militare" quando si tratta di beni, ogni bene che per la sua natura, localizzazione, destinazione o utilizzazione fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nel caso specifico un preciso vantaggio militare; 5. Per "beni di natura civile", tutti i beni che sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4; 6. Per "registrazione" un'operazione di natura materiale, amministrativa e tecnica mirante a raccogliere, in vista di registrarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni che consentono di localizzare agevolmente i campi di mine, le mine e le trappole.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art2 · fonte del testo

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