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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localita' colpite dai terremoti, con la seguente modificazione:
[9]All'articolo 54, 1° comma, alle parole: «gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza» «le guardie doganali e forestali», sono sostituite le seguenti: «gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali» «le guardie di finanza e i militi forestali».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 25 aprile 1938 - Anno XVI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Cobolli - Gigli - Solmi - Di Revel - Bottai - Rossoni - Benni
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 11 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
