1. Gli emendamenti apportati, conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione, allo Statuto dell'Agenzia costituente l'Allegato i e agli Articoli 16 e ss. delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta costituente l'Allegato IV, sono validi e hanno effetto nei territorio delle Parti contraenti. 2. Le disposizioni fiscali costituenti l'Allegato 111 e gli Articoli 1-15 delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta che figurano nell'Allegato IV non possono essere modificati dall'Assemblea generale. 3. Ogni Parte contraente e' vincolata dall`Allegato 1V per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Tale termine quinquennale e' tacitamente prorogato per ulteriori termini di cinque anni. La Parte contraente che abbia notificato all'Assemblea generale in forma scritta, almeno due anni prima della scadenza del periodo quinquennale, di non acconsentire alla proroga, cessa di essere vincolata dall'Allegato iV alla scadenza del periodo quinquennale in corso. 4. I diritti e gli obblighi della Parte contraente che recede possono essere definiti, se del caso, in un accordo speciale stipulato fra la stessa e l'Organizzazione. Tale accordo deve essere approvato all'unanimita' dall'Assemblea generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede. 5. La Parte contraente non piu' vincolata dall'Allegato IV puo' in qualsiasi momento fare richiesta scritta all'Assemblea generale per essere nuovamente soggetta agli obblighi dell'Allegato IV. La Parte contraente in questione e' nuovamente vincolata dall'Allegato IV sei mesi dopo la data in cui l'Assemblea generale ha accolto la sua richiesta, all'unanimita' dei voti espressi dalle Parti contraenti che partecipano al sistema comune. La Parte contraente in questione e' vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui e' tornata ad essere soggetta al vincolo. Tale termine e' tacitamente prorogato alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3 che precede.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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