1. Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relativamente all'espropriazione per causa di pubblica utilita', alle acquisizioni di immobili necessari per l'insediamento delle strutture dell'Organizzazione, subordinatamente all'accordo dei governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' potra' essere esperita dalle autorita' competenti dello stato in questione, in conformita' alla sua legislazione nazionale, allo scopo di acquisire tali immobili in difetto di accordo amichevole. 2. Nel territorio delle Parti contraenti dove non esista la procedura di cui al paragrafo precedente, l'Organizzazione puo' avvalersi delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni. 3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e i servizi istituiti per suo conto nei loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle normative nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprieta' immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto, e in particolare di quelle concernenti le servitu' di pubblica utilita'. 4. L'Organizzazione sosterra' le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare dovuto conformemente alla legislazione dello stato nei cui territorio sono situati gli immobili.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art16 · fonte del testo

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