[1]ALLEGATO III

[2]DISPOSIZIONI FISCALI Disposizioni fiscali

[4]1. Restando salvi gli esoneri previsti dagli Articoli 22 e 23 della Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'espletamento delle sue attivita' ufficiali, effettui acquisti di beni o utilizzi servizi di valore consistente, sui quali gravino o siano stati pagati diritti, imposte o tasse indiretti (ivi compresi diritti, imposte o tasse applicati all'atto dell'importazione e diversi da quelli previsti dall'Articolo 23.1 della Convenzione), i governi degli Stati membri sono tenuti a prendere, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti che annullino per l'Organizzazione l'onere di tali diritti, imposte e tasse, procedendo ad un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'organizzazione ovvero all'esonero dell'Organizzazione dai pagamento di tali diritti, imposte e tasse o al rimborso degli stessi. 2. Riguardo a pagamenti che l'Organizzazione debba effettuare a favore di Stati membri per investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui il relativo costo debba essere rimborsato dall'Organizzazione, gli Stati in questione faranno in modo che l'estratto conto presentato all'Organizzazione sia al netto di diritti, imposte e tasse dalle quali l'Organizzazione sarebbe stata esente, o che le sarebbero stati rimborsati o che sarebbero stati oggetto di un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'Organizzazione qualora essa avesse effettuato direttamente tali investimenti. 3. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai diritti, imposte o tasse percepiti a fronte di servizi di utilita' generale.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iii-art1 · fonte del testo

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