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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]E convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di 5000 quintali annui.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - JUNG - ACERBO
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
